OSPITALITA’ O MANTENIMENTO PER IL FIGLIO MAGGIORENNE?
Il genitore obbligato a versare l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non autosufficiente può unilateralmente interrompere il versamento offrendo, al posto, ospitalità presso la propria casa?
La Suprema Corte con una recente pronuncia (Cassazione Civ., Sez. I, ordinanza n. 3329_2025) risponde di no a questa domanda e chiarisce che l’obbligo di mantenimento disciplinato dagli artt. 337 ter e 337 septies c.c., si differenzia dall’obbligazione alimentare e non ha natura alternativa.
Pertanto, anche nei confronti del figlio maggiorenne non autosufficiente, il contributo economico deve essere calcolato sulla base del principio di proporzionalità rispetto alle risorse economiche dei genitori, al tenore di vita mantenuto dal figlio durante la convivenza degli stessi e alle esigenze del figlio.
Alla luce di questa pronuncia, quindi, il genitore onerato al versamento del contributo al mantenimento, anche del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, non può arbitrariamente cessare di corrispondere detto importo, ritenendo equivalente l’accogliere il figlio presso la propria casa, ma può sottoporre all’attenzione del Giudice questa circostanza per far sì che l’assegno venga rimodulato.
Avv.ta Antonella Poli

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